Disclaimer - Avvertenze importanti- 

 

Avviso legale - Dichiarazione di esclusione di responsabilità:

 

L'Operatore Olistico e del Benessere è una figura regolamentata dalla legge n. 4 del 2013 concernente la "Regolamentazione delle professioni", approvata il 14 gennaio 2013 dalla Camera e dal Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013.

La legge si basa sul principio della libertà nell'esercizio della professione, a condizione che non si riferisca alle professioni sanitarie ed estetiche. La professione può essere esercitata liberamente, con un fondamento di autonomia, competenze e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico dell'operatore. L'unico vero obbligo è quello di contraddistinguere la propria attività, menzionando esplicitamente i riferimenti alla legge n. 4/2013 in ogni documento e rapporto scritto con il cliente.

Il massaggio olistico e altre pratiche che coinvolgono il "contatto" con il cliente (come agopressione, Reiki, ecc.) sono considerate attività che considerano l'individuo nel suo complesso, con l'obiettivo di stimolare emozioni per apportare sollievo e favorire il naturale processo di riequilibrio energetico dell'uomo, attraverso i meridiani energetici della Medicina Tradizionale Cinese, il sistema dei Chakra della tradizione induista e altre pratiche di natura energetica-spirituale. Secondo la visione olistica, corpo, mente e spirito sono intrinsecamente collegati.

Tutte queste pratiche, oltre a promuovere il benessere generale della persona, prestano particolare attenzione alla prevenzione di eventuali patologie.

Importante sapere che l'Operatore Olistico e del Benessere non è autorizzato a praticare massaggi o manipolazioni di tipo estetico o terapeutico poiché tali trattamenti possono essere effettuati solo da estetisti e fisioterapisti.

L'Operatore Olistico e del Benessere non è un professionista sanitario e non eroga prestazioni mediche o terapeutiche per i seguenti motivi:

  1. Non affronta né tratta patologie strettamente mediche/sanitarie.
  2. Non sostituisce l'intervento di un medico.
  3. Non fornisce prescrizioni farmacologiche o terapeutiche simili.
  4. Non effettua diagnosi.

Se nel corso del trattamento incontri termini come "guarigione" o "terapia", sappi che si intendono sempre dal punto di vista olistico-energetico, correlati al benessere, e NON FANNO RIFERIMENTO IN ALCUN CASO a malattie o problemi fisici.

L'Operatore Olistico o del Benessere, quindi:

  1. Non è un Fisioterapista.
  2. Non è un Medico.
  3. Non è uno Psicologo o Psicoterapeuta.
  4. Non rientra in alcuna figura professionale riconosciuta a livello statale che possa intervenire in determinate circostanze.
  5. Non effettua trattamenti invasivi, medici, psicologici o estetici.

La figura professionale dell'Operatore Olistico o del Benessere è considerata legittima ai sensi della Costituzione Italiana (articoli 3, 4, 35, 41) e del Codice Civile (articoli 2060, 2061, 2229), purché non si sovrapponga ai campi d'azione propriamente riservati alle professioni sanitarie (mediche, fisioterapiche, infermieristiche) ed estetiche.

In ALCUN CASO, i trattamenti presenti nel nostro sito possono sostituire il parere di un medico o di uno specialista.

Pertanto, ti esorto a rivolgerti SEMPRE al tuo medico per ottenere pareri professionali sulla tua salute e sulle eventuali terapie da seguire.

 

Grazie per aver letto.